A chi è rivolto
La richiesta può essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi ha titolo (vedi documenti correlati).
Descrizione
La legge n.51 del 20.05.2022 (pubblicata in G.U.n.117 del 20.05.2022) di conversione del D.L. 21/2022: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. “Decreto Ucraina bis”) prevede la possibilità di prorogare di un anno i termini di inizio e fine lavori e di quelli previsti dalle convenzioni urbanistiche e dai relativi piani attuativi (art.10 septies) "in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi".
Per dettagli vedi la scheda Proroga termine inizio e fine lavori per SCIA e PDC
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è la dichiarazione necessaria per dare inizio alle opere ed interventi sul patrimonio edilizio esistente come specificato nella Legge regionale 15/2013 (articolo 13 comma 1).
Come fare
Dal 1 novembre 2021 le CILA, SCIA e i PDC devono essere inviati tramite la Portale accesso unitario, che costituisce l’unico canale di ricevimento.
Non è piu’ consentito presentare CILA, SCIA e PDC cartacei allo Sportello o con invio PEC.
Adempimenti in materia di antimafia Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus.
Per approfondimenti vai alla scheda dei procedimenti "Adempimenti Antimafia per i titoli edilizi, atti di accordo e convenzioni urbanistiche".
Cosa serve
I documenti da allegare sono indicati all'interno del Portale Accesso Unitario.
Se la SCIA è subordinata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta unitamente alla SCIA la relativa istanza corredata della documentazione necessaria affinché venga convocata la conferenza dei servizi (Legge 241/90 articolo 14). In questo caso l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva dalla conferenza dei servizi. Ai fini della convocazione della conferenza dei servizi, alle SCIA presentate in formato cartaceo dovrà essere allegato il CD-R o DVD-R contenente gli elaborati progettuali firmati digitalmente in formato PDF/A-1.
Cosa si ottiene
Il Titolo abilitativo per eseguire le opere edilizie previste della Legge Regionale n.15/2013 (articolo 3 comma 1)
Tempi e scadenze
Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare:
- in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;
- in caso di verifica positiva, la SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito al progettista e all’interessato e comunque, decorso il termine di 5 giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.
Nei 30 giorni successivi all’efficacia della SCIA, il servizio Rigenerazione Urbana verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa edilizia e urbanistica per l'esecuzione dell'intervento.
L'amministrazione Comunale può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo sistematico delle SCIA.
Validità
I lavori oggetto di SCIA devono iniziare entro un anno dalla sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.
Il termine di inizio e quello di ultimazione possono essere prorogati con le modalità e alle condizioni fissate dalla Legge Regionale 15/2013 (articolo 16 comma 2).
Gli interventi abilitati con SCIA sono sottoposti alla presentazione di Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità ai sensi dalla Legge Regionale 15/2013 (articolo 23).
Quanto costa
Marca da bollo del valore vigente al momento della presentazione e diritti di segreteria per la stipula vedasi tariffario comunale (vedi documenti correlati).
Alcuni tipi di intervento soggetti a SCIA , salvo i casi di gratuità previsti dalla Legge Regionale 15/2013 (aricolo 32), comportano il pagamento del contributo di costruzione (vedi pagina lincata tra i docume ti correlati)
SCIA onerosa
Precisazione per il punto g “calcolo del contributo di costruzione” del modulo 1: In sostituzione dei punti dal g.3.1, al g.3.4.2 del modulo 1 “titolo edilizio” al momento permangono le modalità di versamento già in uso al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana del Comune di Reggio Emilia come da modulo “Pagamento contributo di costruzione ”. E' in ogni caso necessario allegare il prospetto di calcolo del contributo dovuto e della monetizzazione di dotazioni territoriali.
Accedi al servizio
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Ultimo aggiornamento: 20-05-2024, 08:37