A chi è rivolto
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di beni vincolati, se intendono realizzare opere o interventi che comportino alterazione o modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, devono chiedere la preventiva autorizzazione.
Descrizione
La relazione paesaggistica è la base di riferimento per le valutazioni che il Comune esprime in merito alla compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio, nonchè il documento su cui si basa la verifica che effettua successivamente la Soprintendenza.
La relazione paesaggistica deve:
- sempre accompagnare la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, nel caso di interventi edilizi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico
- deve essere allegata a tutti i progetti edilizi presentati dal 31/7/2006.
L'Autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che il permesso di costruire o la SCIA costituiscono un valido titolo abilitativo solo dopo che si è perfezionato l'iter di efficacia dell'Autorizzazione paesaggistica.
Inoltre l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell'Autorizzazione paesaggistica stessa.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento e del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria e in procedura semplificata:
- l'arch. Massimo Magnani - Dirigente dell'Area Competitività e innovazione sociale che riceve esclusivamente su appuntamento, da richiedere inviando una mail all'indirizzo: massimo.magnani@comune.re.it
Referente tecnico del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria e in procedura semplificata:
- dr. Gianluca Galuppo, che riceve esclusivamente su appuntamento, da richiedere inviando una mail all'indirizzo: gianluca.galuppo@comune.re.it .
Come fare
La richiesta per ottenere l'Autorizzazione paesaggistica deve essere presentata al momento della presentazione del progetto edilizio (richiesta di rilascio del Permesso di Costruire o SCIA) e deve essere inoltrata dall'interessato (cittadino, ente, ditta) tramite moduli per la procedura ordinaria e semplificata (vedi modulistica allegata) anche tramite Accesso Unitario ma in modo autonomo rispetto al titolo edilizio cui accede , trattandosi di procedimento autorizzatorio specifico rispetto a quello del titolo edilizio.
Cosa serve
La domanda dovrà essere corredata dalla Relazione Paesaggistica.
Cosa si ottiene
Autorizzazione paesaggistica
Tempi e scadenze
I tempi dell'iter istruttorio dell' Autorizzazione paesaggistica: entro 40 gg dalla ricezione dell'istanza il Comune la invia alla Soprintendenza per la raccolta del Parere Obbligatorio e Vincolante (in questo periodo il Comune effettua gli accertamenti di conformità, esegue il passaggio in CQAP e redige la Relazione Tecnica che accompagnerà la trasmissione in Soprintendenza).
La Soprintendenza ha 45 gg per esprimersi in caso di Autorizzazione con procedura Ordinaria e di 25 gg di silenzio assenso in caso di procedura semplificata.
Al termine il Comune predispone l'Autorizzazione e la rilascia in 20 gg (tempi di predisposizione atto e raccolta firme).
Quanto costa
- Diritti di segreteria.
- Marche da bollo: una alla presentazione della richiesta e una al ritiro dell'autorizzazione.
Accedi al servizio
Portale Accesso Unitario
Ulteriori informazioni
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2017 il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, Regolamento recante “Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che abroga il DPR n. 139 del 2010.
Il nuovo decreto, oltre a modificare la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per opere e interventi da realizzare in area vincolata, individua n. 42 tipologie di interventi che saranno sottoposte a semplificazione, in quanto considerati di lieve entità, e n. 31 tipologie di interventi che vengono esonerati totalmente dal controllo paesaggistico, in quanto considerati irrilevanti per il paesaggio, prendendo atto delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono affermate negli anni, e gli obiettivi di interesse pubblico di riqualificazione edilizia, di contenimento energetico, della antisismicità, del superamento delle barriere architettoniche degli edifici, tendendo cioè al bilanciamento tra valori potenzialmente equi ordinati alla tutela paesaggistica (salute, ambiente-ecosfera, sicurezza, soggetti diversamente abili..).
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Ultimo aggiornamento: 13-06-2024, 08:29