Contenuto
Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) sezione di Parma ha respinto, con sentenza che lo giudica infondato, il ricorso presentato da Play Games srl contro l’ordine di sgombero emanato lo scorso 4 luglio dal Comune di Reggio Emilia, per scadenza della concessione d’uso del plesso sportivo di via Mazzacurati (un’area di complessivi 9.801 metri quadrati), che era stata rilasciata dall’ente pubblico alla stessa società.
Il giudice amministrativo ha così confermato la validità e correttezza degli atti e dell’operato dell’Amministrazione, che era rappresentata in giudizio dall’Avvocatura comunale.
Continua il confronto con le Organizzazioni sindacali per supportare le questioni occupazionali che dovessero presentarsi.
La sentenza pone l’Amministrazione nelle condizioni di recuperare immediatamente l’immobile e si ritiene sia di particolare importanza anche rispetto a un altro giudizio, pendente innanzi al Tribunale ordinario, per il recupero di canoni pregressi, in quanto il giudicante aveva sospeso in quella sede l’efficacia esecutiva dell’Avviso di accertamento in attesa della pronuncia del Tar, ora avvenuta.
Di seguito, sulla base della sentenza, si descrivono i passaggi più significativi della complessa vicenda.
La vicenda
Alla scadenza della convenzione tra Comune e Play Games srl, risalente al febbraio 1993, in data 22 febbraio 2022 – si ricostruisce nella sentenza del Tar - gli impianti sportivi realizzati da Play Games srl sull’area, che era oggetto di un precedente diritto di superficie, venivano acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. Successivamente, il Comune concedeva a Play Games “la prosecuzione della gestione della propria attività mediante un contratto di concessione d’uso temporaneo del compendio immobiliare fino al 30 giugno 2023, data ipotizzata di perfezionamento della gara ad evidenza pubblica”. Veniva perciò pattuita tra il Comune e Play Games la concessione temporanea del plesso immobiliare e delle annesse strutture sportive, dal 23 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Il 21 giugno 2023, il Comune, dato atto che l’asta pubblica per l’assegnazione dell’immobile era andata deserta, su richiesta di Play Games concedeva il rinnovo della concessione temporanea d’uso fino al 30 giugno 2024.
Scaduta dunque la convenzione che prevedeva in capo a Play Games il diritto di superficie sull’area di interesse, il Comune disponeva a favore della società una prima concessione temporanea d’uso fino al 30 giugno 2023, successivamente prorogata al 30 giugno 2024.
In base alla convenzione, veniva dato atto del fatto che “l’opzione di rinnovo non si ritiene più praticabile in quanto la scelta del contraente non derivò da procedura di gara ad evidenza pubblica e pertanto le aree oggetto del diritto di superficie e gli immobili e gli impianti costruiti su tali aree alla data di scadenza del 22 febbraio 2022 diverranno di proprietà del Comune di Reggio Emilia”.
“Sono evidenti, quindi – sottolinea il Tar - le intenzioni del Comune di attenersi ai principi eurounitari in tema di affidamento delle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica”.
Posto che, con delibera di giunta del 2018, si dichiarava “non più praticabile l’opzione di rinnovo alla scadenza” e che “il rinnovo richiesto dalla controparte non è più consentito dal vigente Regolamento dei contratti in quanto per assegnazioni di questa rilevanza, a prescindere dallo strumento contrattuale utilizzato, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità richiede che l’Amministrazione proceda a successive assegnazioni mediante procedura a evidenza pubblica”, si procedeva a una nuova assegnazione pubblica dell’immobile. Nelle more della definizione della nuova procedura di assegnazione ad evidenza pubblica, il Comune concesse l’uso temporaneo del plesso immobiliare e delle strutture sportive alla società Play Games.
L’asta pubblica indetta nel 2023 dal Comune per la concessione del diritto d’usufrutto di 29 anni sul plesso immobiliare di via Mazzacurati tuttavia andò deserta. Pertanto, il Comune ha concesso il rinnovo della concessione temporanea d’uso fino al 30 giugno 2024.
In sintesi
In sintesi, scrivono i giudici amministrativi, “con una prima modifica alla convenzione del 1993 l’Amministrazione ritiene non percorribile l’opzione del rinnovo al titolare uscente della concessione del diritto di superficie in ragione del necessario rispetto delle procedure ad evidenza pubblica che impongono l’indizione della procedura di gara; nelle more dell’espletamento della procedura di gara viene affidata a Play Games srl una prima concessione temporanea d’uso fino al 30 giugno 2023; tuttavia, l’asta pubblica bandita risulta dichiarata deserta, ragion per cui viene affidata a Play Games una seconda concessione d’uso fino al 30 giugno 2024”.
Interesse pubblico e concorrenza
Il Collegio giudicante sottolinea che le determinazioni dell’Amministrazione comunale sono guidate dal “doveroso rispetto dei principi concorrenziali che impongono che l’affidamento delle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica avvenga attraverso le procedure ad evidenza pubblica”.
E aggiunge che, in considerazione del fatto che l’asta pubblica era andata deserta, si “determina un nuovo affidamento della concessione d’uso al medesimo operatore fino al 30 giugno 2024, precisando che tale ulteriore affidamento si rende necessario in ragione delle tempistiche per la predisposizione di un nuovo bando di gara e al netto di eventuali diverse determinazioni che l’Amministrazione comunale può legittimamente assumere, tra cui, in tesi, anche quella della gestione diretta mediante affidamento in house”.
Nelle motivazioni, il Tar sottolinea che “emerge come l’intenzione dell’Amministrazione comunale sia quella di perseguire l’interesse pubblico alla prosecuzione delle attività sportive presso il plesso in questione, interesse che tuttavia deve essere necessariamente attuato nel rispetto dei principi in materia di concorrenza, di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, che si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici”.
“Alla scadenza della seconda concessione – rilevano i giudici - l’Amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale che le consente anche di valutare eventuali diverse determinazioni, ha di fatto optato per non concedere all’operatore economico uscente un’ulteriore concessione d’uso del bene, limitandosi a prendere atto della naturale scadenza della concessione alla data del 30 giugno 2024 ed evidenziando «il prioritario interesse pubblico alla tutela dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile che impone, in difetto di titolo idoneo, l’adozione di ogni provvedimento utile, nell’esercizio dei poteri di autotutela esecutiva, volto alla riacquisizione alla mano pubblica del cespite demaniale o del patrimonio indisponibile, onde ricondurlo alla finalità pubblica cui esso è destinato». Ebbene, legittimamente, l’Amministrazione comunale ha deciso di non rinnovare la concessione d’uso del bene, ragion per cui l’utilizzo del plesso immobiliare da parte della ricorrente dopo la data di scadenza del contratto di concessione risulta essere sine titulo e, dunque, idoneo a fondare i provvedimenti in questa sede gravati”.
Soprattutto, “la scadenza della concessione in data 30 giugno 2024 – osserva il Collegio – ha determinato che da quel momento l’utilizzo dell’immobile da parte di Play Games srl non fosse sorretto da alcun titolo abilitativo, ragion per cui ben si giustifica la determinazione comunale di procedere al recupero della disponibilità del plesso immobiliare mediante l’ordine di sgombero e di rilascio, quale espressione del generale potere di autotutela esecutiva riconosciuto dall’ordinamento all’Amministrazione pubblica”. E ancora, rileva il Tar, “le parti (Comune e Play Games srl) avevano pattuito tutte le condizioni della concessione, ivi compresa la durata della stessa che è stata comunque accettata dalla società ricorrente”.
“Giova, peraltro, precisare – annotano i giudici - che, come documentato dalla stessa parte ricorrente, nelle interlocuzioni tra Comune e Play Games srl, da febbraio a giugno 2024, l’ente comunale aveva più volte avvisato il concessionario della scadenza della concessione alla data del 30 giugno 2024, ricevendo quale unica risposta una ostruzionistica volontà di arroccarsi sulla pretesa applicazione della proroga ex lege dei termini in materia di sport”. E ancora, “ …l’adozione degli atti impugnati è stata preceduta da una serie di interlocuzioni tra il Comune e Play Games srl, nel corso delle quali l’Amministrazione comunale ha più volte ribadito la scadenza della concessione alla data del 30 giugno 2024”.
Il Covid non c'entra
Se gli atti del Comune risultano pienamente motivati in ordine alla tutela dell’interesse pubblico, il Tar ha ritenuto inoltre “infondata anche la censura articolata nel terzo e ultimo motivo di ricorso (la proroga di termini in materia di Sport, connessa al Covid-19, pandemia che impose chiusure anche di attività e impianti sportivi, per ragioni di prevenzione e sicurezza sanitaria, ndr), in ragione del fatto che non può trovare applicazione al caso di specie”.
La proroga della convenzione “per conseguenza del Covid” secondo i giudici si sarebbe potuta applicare in casi eccezionali e specifici, mentre “la struttura logica della norma non consente in alcun modo di estendere il suo perimetro di applicazione a fattispecie che pacificamente non vi rientrano”. Si nota infatti che “il rapporto concessorio è instaurato tra il Comune e Play Games srl, mentre non risulta sussistente alcuna concessione a favore di Fit Village ssarl (la società sportiva dilettantistica che gestisce gli impianti sportivi nel plesso immobiliare in questione)”, soggetto giuridico che è distinto da Play Games e che non vanta alcun rapporto concessorio con il Comune.
Per questi motivi, il Tar ha respinto il ricorso e confermato l’operato dell’Amministrazione comunale.
Ultimo aggiornamento: 25-11-2024, 18:51