In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 della Costituzione:

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Un cittadino straniero ha diritto a presentare richiesta di asilo e, fino a quando la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale non prende una decisione in merito alla sua domanda, ha diritto a soggiornare regolarmente in Italia come richiedente asilo.
La Commissione può riconoscere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

Status di Rifugiato - La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce il rifugiato come la persona che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”. Il riconoscimento di questo status è legato all’esistenza di un fondato timore di essere perseguitato, di chiari motivi di persecuzione e dell’impossibilità di porsi sotto la protezione di del proprio Stato.
Al titolare di questo status la Questura rilascia un permesso di soggiorno per “asilo politico”, rinnovabile, che ha durata di cinque anni, che consente l’accesso a progetti di accoglienza dedicati (SAI). I rifugiati hanno inoltre la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana con tempi più brevi e requisiti semplificati rispetto agli altri cittadini stranieri.

Status di Protezione Sussidiaria - Lo status di protezione sussidiaria viene riconosciuto al “Cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o nel paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”. Per “danno grave” si intendono la condanna a morte, l’esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita.
Al titolare di questo status la Questura rilascia un permesso di soggiorno con motivo “protezione sussidiaria”, che ha durata di cinque anni e riconosce gli stessi diritti del permesso per asilo ad esclusione dell’accesso semplificato alla cittadinanza.

Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno quindi diritto a un asilo sicuro, oltre che agli stessi diritti e alla stessa assistenza di qualsiasi altro straniero legalmente residente, compresi i diritti fondamentali dei quali ogni individuo ha titolarità. D’altra parte essi sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti del Paese d’asilo e le misure adottate dalle autorità locali per il mantenimento dell’ordine pubblico.


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