L’elettore può scegliere di:

  • a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo, oppure
  • b) votare per un candidato alla carica di Presidente della giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, oppure
  • c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, oppure
  • d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della giunta regionale a essa collegato.

Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato alla carica di Presidente e nulli i voti di lista. Inoltre l'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista.
Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;
Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, l’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;

La scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall’elettore prima di uscire dalla cabina, con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa.

Regione Emilia Romagna: come si vota