Monopattini elettrici
Regole specifiche legate alle caratteristiche del mezzo e al suo utilizzo
Nel 2020 - con il Decreto Rilancio” e al “Decreto Semplificazioni” - sono state introdotte diverse novità al Codice della Strada tra cui alcune importanti per la gestione della mobilità urbana e per la circolazione in sicurezza delle biciclette. In particolare, la legge 11 settembre 2020 - n° 120 con validità dal 15.09.2020 “Conversione in legge con modificazioni del DL 16 luglio 2020 n° 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - ha presentato alcune novità in tema di infrastrutture dedicate alla ciclabilità.
Tra le novità è presente l’introduzione dei monopattini elettrici (rif. legge 28 febbraio 2020 n° 8).
I monopattini sono assimilati alle biciclette, questo significa che devono comportarsi come le biciclette e osservare la stessa normativa purché la potenza non superi i 500 Watt e che la velocità massima raggiungibile sia di 25km/h. Se il dispositivo rispetta entrambi i criteri è libero di circolare, analogamente a quanto avviene con la bici, su strade e piste ciclabili senza l’obbligo di patente.
Sono state introdotte regole specifiche legate alle caratteristiche del mezzo e al suo utilizzo:
- Nuovi limiti di velocità: massimo di 25 km/h in carreggiata e di 6 km/h nelle aree pedonaIi.
- Possibilità di circolare su strade urbane dove vige la velocità massima di 50 km/h ed è consentita la circolazione ai velocipedi, sulle strade extraurbane, solo all'interno della pista ciclabile.
- Possibilità di trasportare solamente il conducente, che deve avere minimo 14 anni.
- Per guidare il monopattino non occorrono né la patente né l’assicurazione.
- In caso di conducenti minorenni, è obbligatorio indossare un casco.
- I monopattini devono essere dotati di un campanello o avvisatore acustico, mentre per circolare di notte è necessario che il mezzo abbia un fanale anteriore bianco e uno posteriore rosso con catarifrangente.
- Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Come funziona il servizio di sharing e quali sono attivi
Il servizio di monopattini in sharing è in modalità free floating, esattamente come oggi avviene per le biciclette in sharing: sarà possibile prendere a noleggio il mezzo e lasciarlo dove si desidera, nel rispetto del Codice della strada, che equipara il monopattino ai velocipedi.
La velocità massima dei mezzi presi con il servizio di sharing è limitata a 21 chilometri orari fuori dalle aree pedonali, ma nelle Aree Pedonali verrà ridotta automaticamente a 6 chilometri orari.
L’area di utilizzo è quella urbana e i mezzi potranno essere parcheggiati negli stessi luoghi in cui oggi si lasciano le biciclette.
Gli operatori si sono impegnati a fare comunicazione sul corretto uso del monopattino e a far rispettare le regole ai loro utenti (anche mediante eventi formativi e divulgativi dedicati), e presteranno i mezzi anche alla Polizia locale, per fare educazione nelle scuole.
Hanno attivato il servizio gli operatori: Helbiz, Tier Mobility, Bird Rides, E Factor, Dott, VOI Technology e EM Transit.
Monopattini rotti o danneggiati
La segnalazione per i monopattini rotti o danneggiati va fatta direttamente alle ditte:
- Vento Mobility powered by Tier - 800 76 84 47 (servizio clienti) - 800 76 84 48 (per rimozione monopattini);
- Voi Technology - e +39 02 3858 5465;
- Bolt -02 38590879.